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Esenzione bollo veicoli storici, non è necessaria l’iscrizione nei registri previsti dall’art. 60 C.

Aggiornamento: 9 apr 2021

É stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l’esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all’art. 63, comma 2,legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale)all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell’Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI).

Testo integrale della sentenza:

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