Le auto storiche o d’epoca hanno delle agevolazioni fiscali, come previste da determinate normative, come ad esempio la tassa di proprietà, l’assicurazione.
Al fine di dare un giusta collocazione delle stesse, considerato che spesso tra le auto storiche e le auto d’epoca ci sono delle differenze, è opportuno analizzare le loro definizione normativa che le rendono non assolutamente simili.
La normativa sulla circolazione contenuta all’articolo 60 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), che ha per oggetto:” Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico”.
La normativa sulla circolazione stradale afferma che sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal PRA perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C.
I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C..
Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionisticotutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli determinati dal regolamento.
Come si nota vi è una sostanziale differenza tra le due categorie di veicoli.
Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti:
a) 40 km/h, in ogni caso;
b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;
c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.
Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell’ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.
Al successivo art. 215 del Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/92) avente per oggetto: “ Motoveicoli ed autoveicoli d’interesse storico o collezionistico”, afferma che sono classificati d’interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell’autoveicolo.
I veicoli d’interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite.
Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall’esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all’atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all’anno di fabbricazione del veicolo.
La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto f) Spunto in salita, lettera b) dell’appendice V (Appendice V – Art. 227 D.P.R. 495/92) al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d’illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.
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